L'art. 51 del TUIR che si occupa della determinazione del reddito di lavoro dipendente è stato modificato in senso peggiorativo. Infatti per gli autoveicoli indicati nell' comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento (in precedenza 25%) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. Per questi ultimi veicoli è stata cambiata la classificazione rispetto alla precedente normativa.
Aumenta pertanto il riaddebito al dipendente per l'utilizzo in uso promisquo di autoveicoli aziendali.