L’impresa familiare è disciplinata dal punto di vista civilistico dall’art.230-bis del codice civile, mentre dal punto di vista fiscale dall’art.5, co.4-5 del Tuir. Ha natura individuale (ossia quale ditta individuale) e non collettiva, infatti il titolare dell’impresa è l’imprenditore.
Se la ditta individuale è già in essere e si decide di costituirla come impresa familiare per l’ingresso di un collaboratore familiare occorre ricordare che si deve stipulare l’atto pubblico (o scrittura privata autenticata) entro fine anno 2024 per attribuire fiscalmente il reddito al collaboratore dal periodo d’imposta 2025 (Modello Redditi 2026 sul 2025).
La quota di reddito imputabile al collaboratore può essere al massimo del 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, in proporzione alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente, indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito. Il reddito in capo al collaboratore assume la natura di reddito da partecipazione (quadro RH).
La quota imputabile può variare di anno in anno e va indicata in sede di dichiarazione dei redditi e da apposita dichiarazione.
A differenza degli utili, le eventuali perdite non possono essere attribuite ai collaboratori ma sono di esclusiva pertinenza del titolare, utilizzabili secondo le ordinarie regole previste dal Tuir in materia di perdite fiscali.
Dal punto di vista della relazione tra imprenditore e familiare si ricorda che il collaboratore deve avere un rapporto di:
- coniugio;
- parentela entro il terzo grado (padre, madre, nonno/a, nipote, fratello, sorella, bisnonno/a, pronipote…);
- affinità entro il secondo grado (suocero/a, figlio/a del coniuge, nonno/a del coniuge, …);
La prestazione che svolge deve essere continuativa e prevalente e in tal caso dal punto di vista previdenziale i collaboratori devono essere obbligatoriamente iscritti alla Gestione artigiani e commercianti.
L’imprenditore versa i contributi propri e quelli del collaboratore e cosi se li deduce, salvo che il titolare non eserciti la rivalsa, ossia chieda al collaboratore l’importo dei contributi versati. In tal caso sarà il collaboratore stesso a dedursi tali contributi.
Nella dichiarazione dei redditi dell’imprenditore si deve indicare il reddito d’impresa e la quota imputata al collaboratore nel quadro RG o RF e la quota di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori familiari nel quadro RS. Occorre poi un’apposita dichiarazione ove indicare il risultato d’esercizio e le quote di partecipazioni agli utili spettanti ai familiari in misura proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato.