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Pillola news
05/02/2025

Entro il 28/02/25 la domanda per il regime previdenziale agevolato 2025 per i forfettari

Autore:
Dott.ssa Vittoria Meneghetti e Dott. Paolo Meneghetti

Se si desidera fruire per il 2025 del regime agevolato previdenziale destinato a forfettari iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti, è necessario presentare domanda telematizzata attraverso il proprio cassetto previdenziale INPS entro il 28/02/25. Allo stesso modo in caso di perdita dei requisiti o per opzione è possibile anche inviare la revoca al suddetto regime sempre entro il 28/2/25 (Circ.15 del 3/1/19 dell’INPS)

Il regime agevolato INPS in oggetto prevede, al comma 77 L.190/14, la possibilità per i contribuenti che adottano il regime forfettario di cui alla L.190/2014, di avere una riduzione del 35% della contribuzione dovuta ai fini previdenziali, sia sul reddito non eccedente il minimale, quindi sui fissi, che sul reddito eccedente il minimale.

Va ricordato che la riduzione determina anche un accreditamento di mesi ai fini pensionistici proporzionalmente inferiore rispetto al versamento integrale, pertanto ai fini di un accreditamento di 12 mesi di contribuzione dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale (Circ. 35 del 19/2/16 dell’INPS). In altre parole il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al minimale i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Infine in presenza di un reddito forfettario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento contributivo di importo inferiore al dovuto ma almeno pari all’importo calcolato sul minimale faccia nascere il diritto all’accredito dell’intero anno (cosi spiega la Circolare n.29 del 10/2/2015 dell’INPS).

Occorre quindi effettuare una valutazione di merito circa la propria posizione previdenziale prima di inviare la richiesta di riduzione, che poi opera senza ulteriori conferme sino a revoca o perdita dei requisiti. Una volta usciti dal regime previdenziale agevolato sia per obbligo che per scelta non è più possibile rientrarvi in futuro. Invece resta sempre possibile riaccedere al regime dei forfettari, sebbene non più con un’agevolazione contributiva.

L’adesione a tale regime implica l’impossibilità di fruire dei benefici per gli iscritti sopra i 65 anni di età e sotto i 21 anni.

L’iter da seguire per inviare la domanda per fruire dell’agevolazione è: accedere al proprio cassetto previdenziale / Domande telematizzate / Domande telematizzate ArtCom / Adesione Regime Agevolato.  

In caso di regime forfettario in essere già in precedenza, se si intende fruire dal 2025 (ossia dall’1/1/25) dell’agevolazione e non se ne è mai avvalsi in passato occorrerà presentare la domanda entro il 28/2/25, se si presenta dopo tale data avrà effetto dall’1/1/26,  se invece si è appena aperta la p.iva o si aprirà nel corso del 2025 è comunque possibile inoltrare la domanda per il regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

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