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Pillola news
28/06/2024

Fino al 10 agosto 2024 possibile presentare domanda per ottenere il tax credit sponsorizzazioni sportive del primo trimestre 2023

Autore:
Dott. Luca Caramaschi per Euroconference

Con un avviso pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport viene reso noto che dalle ore 12.00 dell'11 giugno 2024 e fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024 è attiva la piattaforma (disponibile all'indirizzo web https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/) che consente ai soggetti interessati l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta relativo alle sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023.

Si tratta della previsione contenuta nel comma 615 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) con la quale il legislatore, modificando l’articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con la legge n. 25 del 28 marzo 2022, ha previsto la possibilità di fruire del credito d’imposta a sostegno delle sponsorizzazioni sportive anche per il primo trimestre del 2023 (in precedenza riconosciuto per gli accordi relativi al primo trimestre del 2022).

Va altresì ricordato che con l’articolo 37 del successivo decreto legge n.75 del 22 giugno 2023 (rubricato “Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo”), è stata disposta un’ulteriore estensione del credito d’imposta anche in relazione alle sponsorizzazioni sportive effettuate nel terzo trimestre (periodo luglio-settembre 2023). Tale estensione era intervenuta, per espressa previsione normativa, anche al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas, autorizzando a tal fine lo stanziamento di una autorizzazione di spesa per un ulteriore milione di euro.

Si osserva, inoltre, che l’agevolazione in commento risulta concessa nel rispetto e nei limiti previsti dalla disciplina europea in tema di aiuti “de minimis”.

Nessuna agevolazione è ad oggi riconosciuta per le sponsorizzazioni sportive effettuate nel corso dell’anno 2024. Sul tema è recentemente intervenuto il Ministro dello Sport Abodi per comunicare la volontà di ottenere una ulteriore proroga di questo credito d’imposta anche per l’anno 2024, misura tuttavia subordinata all’ottenimento delle necessarie risorse finanziarie.

Relativamente ai tempi di presentazione delle domane riguardanti i bonus spettanti per il periodo d’imposta 2023 (nello specifico tanto per il 1° trimestre quanto per il 3° trimestre) il Dipartimento dello Sport aveva rilasciato il seguente Avviso

“Attualmente sono in corso di ultimazione le procedure relative alle sponsorizzazioni 2021, e si prevede che per il mese di maggio/giugno 2023 verranno aperti termini per l’inoltro delle domande relative all’anno 2022 attraverso una piattaforma online. I termini per l’invio delle domande relative al 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022.”

E’ pertanto auspicabile attendersi a breve anche l’apertura dei termini per la presentazione delle domande anche il relazione operazioni di sponsorizzazione svolte nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.

Il contenuto dell’agevolazione

Con riguardo ai contenuti dell’agevolazione, l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

- di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;

- rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) TUIR, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.  

Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche interessate devono inoltre certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Relativamente agli altri aspetti dell’agevolazione, contenuti nelle originarie disposizioni introdotte con l’articolo 81 del decreto legge n.104 del 14 agosto 2020, si precisa che il credito d’imposta in commento:

- è pari al 50 per cento dell’investimento pubblicitario effettuato, nel ricordato importo massimo di 10.000 euro;

- è rivolto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano spese in campagne pubblicitarie, a favore delle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;

- non può essere fruito nei confronti di soggetti che hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge n.398/91.

Valgono, ai fini operativi, le disposizioni attuative che sono state definite con il D.P.C.M. datato 30 dicembre 2020.

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