In sede di redazione della dichiarazione dei redditi di una persona fisica se dovesse emergere un credito IRPEF il suo utilizzo sarebbe differente a seconda dell’importo dello stesso e a seconda della presenza o meno di debiti iscritti a ruolo scaduti.
Nell’ipotesi di assenza dei suddetti debiti, fino a 5.000 euro l’utilizzo è libero e per il credito generatosi dal dichiarativo 2024 sull’esercizio 2023 la compensazione poteva avvenire già a partire dallo scorso 1/1/24, mentre oltre i 5.000 occorre prima inviare il Modello dichiarativo, vistarlo, se non si fruisce del regime premiale ISA, e attendere 10 giorni per l’utilizzo del credito sopra tale soglia.
Per quanto riguarda il regime premiale ISA si ricorda che, ai fini delle imposte dirette, occorre distinguere 2 soglie differenti e non una in sostituzione dell’altra (cosi come chiarito dalla Circolare 25/6/24 n. 15/E) a seconda del punteggio ISA ottenuto:
- se il contribuente ottiene un livello di affidabilità fiscale sull’esercizio 2023 (quindi negli ISA del Modello dichiarativo 2024 sul 2023) pari o superiore a 8, oppure 8,5 come media semplice tra gli ISA 2023 e 2022 è esonerato dall’apposizione del visto per l’utilizzo del credito in compensazione fino a 20.000 euro.
- se il contribuente ottiene un livello di affidabilità fiscale sull’esercizio 2023 (quindi negli ISA del Modello dichiarativo 2024 sul 2023) pari o superiore a 9, oppure 9 come media semplice tra gli ISA 2023 e 2022 è esonerato dall’apposizione del visto per l’utilizzo del credito in compensazione fino a 50.000 euro.
Tale esonero non è indicabile nel frontespizio del dichiarativo, come invece avviene per la dichiarazione annuale IVA, ove è prevista la casella “esonero dall’apposizione del visto di conformità” per la compensazione o la richiesta a rimborso di crediti IVA. L’esonero quindi si evince dal “voto” ISA del Modello.
I limiti suddetti valgono per le compensazioni orizzontali, al contrario non valgono per le compensazioni verticali, pertanto credito IRPEF con debito per il primo acconto IRPEF non deve sottostare alla verifica dei 5.000 euro.
Infine se la persona fisica in questione dovesse avere debiti iscritti a ruolo scaduti superiori a 1.500 euro non potrebbe utilizzare i crediti erariali, per esempio il suddetto credito IRPEF, posseduti. Dovrebbe prima estinguere il debito, o meglio portarlo sotto la soglia dei 1.500 euro per poter consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti disponibili. Medesimo trattamento se gli importi iscritti a ruolo fossero superiori a 100.000 euro, con la differenza che in tal caso i crediti bloccati non sono solo i crediti erariali ma anche i crediti di natura agevolativa, quindi per esempio il credito R&S, il credito Industria 4.0, i crediti relativi ai bonus edilizi. Restano invece in ogni caso esclusi i crediti INPS e INAIL, che anche in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti, possono essere utilizzati.