L’articolo 1 del D.Lgs.230/2021 ha istituito, a decorrere dallo scorso 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’ISEE, per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni (o senza limiti di età per i figli disabili).
Pertanto per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni spetta la detrazione per carichi di famiglia nella misura di 950 euro. Questo fino al 31/12/24. Con la Legge di Bilancio 2025 (L.207/2024, art.1, comma 11) modificano l’art.12 del Tuir, è stato introdotto un limite di età anche per poter fruire della detrazione per figli a carico sopra i 21 anni e tale limite è di 30 anni.
Pertanto riepilogando la disciplina delle detrazioni per i figli a carico ad oggi:
a) Per i figli a carico sotto i 21 anni viene erogato l’assegno unico, quindi non viene assegnata alcuna detrazione;
b) Per i figli a carico tra i 21 e 29 (oppure anche sopra i 29 se con disabilità accertata) spetta una detrazione di 950 euro per ciascun figlio (da parametrare ai mesi in cui sussistono i requisiti e da correlare all’ammontare del reddito complessivo del contribuente con figli a carico e al numero di essi)
c) Per i figli a carico dai 30 anni in su non spetta più alcuna detrazione
Si ricorda che un figlio è considerato a carico se:
- Con più di 24 anni, percepisce un reddito inferiore/uguale a 2.840,51 euro
- Con meno di 24 anni, percepisce un reddito inferiore/uguale a 4.000 euro
Le altre novità, oltre al limite dei 30 anni, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, prevedono nuove limitazioni:
- La detrazione di 750 euro (anch’essa da correlarsi al reddito del contribuente), prima riconosciuta per ogni altra persona di cui all’art.433 del codice civile (persone obbligate) convivente con il contribuente, dal 2025 spetta solo per gli ascendenti conviventi (ossia i genitori, nonni, bisnonni ecc..). La detrazione va ripartita tra coloro che ne hanno diritto pro-quota
- Le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato UE o SEE in relazione ai familiari residenti all'estero
Tali restrizioni non operano nella campagna dichiarativa di quest’anno che va a dichiarare il 2024, ma su quella dell’anno prossimo, sull’anno 2025.
Si ricorda che l'assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave.
L’assegno viene erogato previo domanda telematica da presentare attraverso il sito dell’INPS o tramite gli istituti di patronato. A partire dal marzo 2023, chi ha già beneficiato dell'assegno non ha bisogno di rinnovare la domanda. L'Inps corrisponde d'ufficio l’assegno.