reply-arrow INDIETRO
Pillola news
20/09/2024

Il codice CIN per le strutture alberghiere e per gli immobili locati

Autore:
Dott.ssa Vittoria Meneghetti e Dott. Paolo Meneghetti per Ratio

Con la pubblicazione dell’Avviso del Ministero del Turismo del 3/9/24 inizia il conto alla rovescia per dotarsi del codice CIN (Codice Identificativo Nazionale) da parte delle strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché dai locatori di unità immobiliari abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o locazioni brevi.

Infatti a partire da tale data entra in funzione la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) e tali soggetti hanno 60 giorni per dotarsi ed esporre il codice CIN, quindi entro il prossimo 2 novembre 2024.

La norma che ha disposto l’adempimento è l’art.13-ter del DL 145 del 18/10/2023 e a dare contenuto tecnico pratico il DM n. 16726 del 6/6/24 e le FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Turismo.

In termini pratici il titolare/gestore/delegato di una struttura ricettiva dovrà accedere al portare telematico BDSR del MIT accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it e richiedere il CIN cliccando su “Ottieni CIN” accedendo tramite SPID o CIE. Se vi fossero dati mancanti occorre integrarli e comunicarli telematicamente alla Regione/Provincia autonoma e al corretto completamento del set informativo l’utente potrà vedersi rilasciare il proprio CIN.

Il modello di Interoperatività tra BDSR e Regioni/Province autonome prevede un set minimo di informazioni tra cui il codice CIR (Codice Identificativo Regionale), che, se già in possesso andrà poi esposto assieme al CIN (come richiamato nella FAQ 1.4), se invece la struttura non è stata caricata sulla banca dati regionale occorre preventivamente effettuare questo passaggio e solo successivamente ottenere il CIN.

Il CIN avrà il seguente formato:

IT (codice ricodifica ministero) + 039 (codice ISTAT provincia) 007 (Codice ISTAT comune) – B1 (codice di classificazione ISTAT) – 00000000 (sequenza alfanumerica casuale)

Il CIN è quindi poi da esporre all’esterno delle struttura/immobile e pubblicarlo sugli annunci ovunque pubblicati, inoltre l’art.13-ter suddetto ricorda che i soggetti suddetti devono osservare gli obblighi in termini di sicurezza, dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché estintori portatili a norma di legge (come chiarito anche dalla FAQ del punto 4).

Le sanzioni pecuniarie per il soggetto obbligato privo di CIN vanno dagli 800 agli 8.000 euro (in relazione alle dimensioni della struttura/immobile).

Scrivi ad un consulente di Studio Cavour

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.