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Pillola news
30/05/2024

Il credito commissioni da pagamenti elettronici 2023 nel quadro RU

Autore:
Dott.ssa Vittoria Meneghetti e Dott. Paolo Meneghetti

Tra i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi 2024 sul 2023 c’è anche il credito d’imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate nel 2023 mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili (ex art. 22 D.L. 124/2019).

Tale credito spetta sia a imprese che a professionisti nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili nei confronti di consumatori finali e nel quadro RU va indicato con il codice “H3”. Spetta a condizione che i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente degli esercenti siano inferiori a 400.000 euro. Per quanto riguarda il credito commissioni 2023 il periodo da osservare era quindi il 2022, mentre appunto il dichiarativo in cui indicarli è il Modello del 2024 (modello del periodo di maturazione del credito).

E’ riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis” ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Per la compensazione tramite F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6916”, i campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”. Non è fiscalmente rilevante né rileva per il calcolo del ROL.

Oltre al quadro RU il credito va indicato anche nel quadro RS – Aiuti di Stato, con il codice aiuto “58”, vanno poi valorizzati i campi “Forma giuridica”, “Dimensione impresa”, “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Tipologia costi” e infine va barrato “Assenza Impresa Unica” se appunto si verifica tale ipotesi o viceversa vanno indicati i codici fiscali dei soggetti che fanno parte dell’impresa unica.

Tale credito spetta anche per il 2024 posto che l’art.22 del DL 124/2019 non ha introdotto limiti temporali, pertanto il periodo da osservare per la soglia dei 400.000 è il 2023.

Gli operatori finanziari, ossia i prestatori dei servizi di pagamento o anche detti soggetti convenzionatori (per intenderci la banca che dota l’esercente del POS per esempio) inviano entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento all’Agenzia delle Entrate i dati necessari. Per dati necessari si intende:

• Il codice fiscale dell’esercente

• Il mese e l’anno di addebito

• Il numero totale delle operazioni di pagamento e quelle che interessano i consumatori finali

• L’importo delle commissioni addebitate per le operazioni relative ai consumatori finali

• L’ammontare dei costi fissi periodici

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