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Pillola news
26/08/2024

Il divieto di compensazione dei 100.000 - cosa rientra

Autore:
Dott.ssa Vittoria Meneghetti e Dott. Paolo Meneghetti per Ratio

La Circolare 16/E dello scorso 28/6/24 ha fornito chiarimenti sulla disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (L.213/2023), art.1, co. 94 a 98, che introducendo il comma 49-quinquies all’art.37 del DL 223/2006, ha previsto un blocco alle compensazioni di crediti in presenza di ruoli superiori a 100.000 euro.

Si ricorda che dallo scorso 1° luglio opera un ulteriore divieto di utilizzo in compensazione dei crediti, ulteriore rispetto al vecchio divieto – che resta in vigore – dell’art.31, DL 78/2010, relativo ai debiti sopra i 1.500 euro.

Il nuovo divieto opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori e debiti iscritti a ruolo o carichi relativi ad atti emessi da AE, compresi gli atti di recupero di crediti non spettanti.

Per esempio rientrano:

- IRPEF/IRES/IRAP

- IVA, Imposta di registro e altre imposte indirette

- Somme recuperate per l’utilizzo di crediti non spettanti

- Somme accessorie alle precedenti (tra cui interessi, sanzioni)

I suddetti debiti per generare l’ostacolo alla compensazione devono verificarsi queste condizioni:

- Essere scaduto il termine di pagamento: 60 giorni per le somme iscritte a ruolo (da considerare la notifica della cartella), 30 giorni per gli accertamenti esecutivi

- Non siano presenti provvedimenti di sospensione

- Non siano presenti piani di rateazione (non decaduti)

Riguardo a tale ultima condizione si ricorda che la rateazione decade quando non si pagano 8 rate anche non consecutive. Per quanto riguarda la Rottamazione quater invece basta una rata a far decadere.

Per verificare i debiti il contribuente può:

- Controllare autonomamente le cartelle/atti che gli sono stati notificati

- Consultare la sua situazione debitoria accedendo all’area riservata con le sue credenziali sul sito di Agenzia Riscossione

- Richiedere la sua situazione debitoria tramite i canali disponibili sul sito di Agenzia Riscossione o direttamente agli sportelli territoriali

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