La Circolare 16/E dello scorso 28/6/24 ha fornito chiarimenti sulla disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (L.213/2023), art.1, co. 94 a 98, che introducendo il comma 49-quinquies all’art.37 del DL 223/2006, ha previsto un blocco alle compensazioni di crediti in presenza di ruoli superiori a 100.000 euro.
Si ricorda che dallo scorso 1° luglio opera un ulteriore divieto di utilizzo in compensazione dei crediti, ulteriore rispetto al vecchio divieto – che resta in vigore – dell’art.31, DL 78/2010, relativo ai debiti sopra i 1.500 euro.
Il nuovo divieto opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori e debiti iscritti a ruolo o carichi relativi ad atti emessi da AE, compresi gli atti di recupero di crediti non spettanti.
Per esempio rientrano:
- IRPEF/IRES/IRAP
- IVA, Imposta di registro e altre imposte indirette
- Somme recuperate per l’utilizzo di crediti non spettanti
- Somme accessorie alle precedenti (tra cui interessi, sanzioni)
I suddetti debiti per generare l’ostacolo alla compensazione devono verificarsi queste condizioni:
- Essere scaduto il termine di pagamento: 60 giorni per le somme iscritte a ruolo (da considerare la notifica della cartella), 30 giorni per gli accertamenti esecutivi
- Non siano presenti provvedimenti di sospensione
- Non siano presenti piani di rateazione (non decaduti)
Riguardo a tale ultima condizione si ricorda che la rateazione decade quando non si pagano 8 rate anche non consecutive. Per quanto riguarda la Rottamazione quater invece basta una rata a far decadere.
Per verificare i debiti il contribuente può:
- Controllare autonomamente le cartelle/atti che gli sono stati notificati
- Consultare la sua situazione debitoria accedendo all’area riservata con le sue credenziali sul sito di Agenzia Riscossione
- Richiedere la sua situazione debitoria tramite i canali disponibili sul sito di Agenzia Riscossione o direttamente agli sportelli territoriali