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Pillola news
11/12/2024

Il ravvedimento del diritto camerale

Autore:
Dott.ssa Vittoria Meneghetti e Dott. Paolo Meneghetti

Chi non avesse versato il diritto camerale 2024 si sta vedendo recapitare una PEC dove viene richiesto il versamento utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso che consente di sanare, entro (e non oltre) un anno dalla scadenza del termine ordinario, le violazioni commesse.

Si ricorda che sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti:

- Iscritti o annotati al Registro delle Imprese al 1°gennaio di ogni anno

- Iscritti al REA al 1°gennaio di ogni anno

- Che si iscrivono nel corso dell’anno

Il diritto annuale deve essere versato per la sede (legale o principale) e per ogni unità locale/sede secondaria iscritta al Registro imprese.

I casi di cessazione dell'obbligo al pagamento del diritto annuale sono indicati dall'art. 4 del Decreto interministeriale del 11/5/2001, n. 359:

• tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa;

• le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività;

• le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale;

• le società cooperative, nel caso di cui all'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.

Per la corretta applicazione del ravvedimento operoso al diritto annuale omesso è necessario versare:

1. l'importo del diritto annuale.

2. gli interessi legali calcolati a decorrere dal termine di pagamento;

3. la sanzione calcolata sull’importo del diritto annuale non pagato, pari al:

o 3,75% in caso di ravvedimento effettuato entro trenta giorni dal termine ordinario di pagamento;

o 6% in caso di ravvedimento effettuato oltre trenta giorni ed entro un anno dal termine ordinario di pagamento.

Il pagamento va effettuato tramite modello F24 (Sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i seguenti codici tributo:

• 3850 per il diritto annuale;

• 3851 per gli interessi;

• 3852 per la sanzione.

In caso di ravvedimento per tardiva presentazione del mod. F24 a saldo zero, non può essere utilizzato il codice tributo 8911 perché non sana la violazione relativa al diritto annuale.

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