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Pillola news
28/06/2024

La corretta base imponibile degli immobili di categoria D

Autore:
Virgiliana Consulting per Ratio

Con un Decreto in data 8 Maggio 2024, pubblicato il giorno  21 Maggio, il MEF , seppur con un certo ritardo, ha approvato i coefficienti che devono essere utilizzati per la determinazione della base imponibile relativa ai fabbricati di categoria catastale “D” privi di rendita.

Per la determinazione della base imponibile ai fini IMU di questa particolare categoria catastale (nella categoria “D” sono censiti sia i fabbricati industriali, gli opifici, gli alberghi, gli istituti bancari, ecc..) occorre verificare se essi siano regolarmente censiti presso l’Agenzia del Territorio e provvisti della rendita catastale o se manchi questa caratteristica.

Se sono regolarmente censiti, al pari di tutti gli altri immobili, la rendita dovrà essere rivalutata del 5% e moltiplicata per il relativo coefficiente, pari a 80 per i soli fabbricati D/5 (istituti bancari) e 65 per tutti gli altri: una volta effettuati questi calcoli, dovrà essere utilizzata l’aliquota deliberata dal Comune di ubicazione.

Se sono privi di rendita catastale, e se questa condizione fosse presente sin dall’origine, occorre verificare se essi siano interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: al verificarsi di tutti questi requisiti, la base imponibile deve essere determinata sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione di determinati coefficienti, pubblicati ogni anno dal MEF.

Con le moderne procedure di classamento, l’applicazione dei costi contabilizzati rappresenta un metodo residuale, mentre per la grande maggioranza dei casi l’IMU sarà versata con riferimento alla rendita catastale presente presso l’Agenzia delle Entrate-Dipartimento del Territorio.

Qualora però si rendesse necessaria l’applicazione dei costi contabilizzati, l’individuazione della base imponibile avverrà classificando tutti i costi sostenuti per anno di formazione e applicando agli stessi i coefficienti approvati per l’anno in questione: Il richiamato provvedimento del 8 maggio scorso ha approvato i coefficienti applicabili per il 2024.

Nel merito, è da tenere in considerazione la risoluzione 6/DF del 28 Marzo 2013, la quale ha specificato che il valore contabile rilevante ai fini della determinazione della base imponibile è costituito da :costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno (quindi al lordo delle quote di ammortamento),  spese incrementative, rivalutazioni economico/fiscali (su questo punto occorre verificare l’efficacia fiscale dei provvedimenti di rivalutazione eventualmente azionati dal contribuente), interessi passivi capitalizzati, disavanzi di fusione.

Questa metodologia si applica anche ai fabbricati oggetto di locazione finanziaria; in questo caso, poiché il fabbricato non è iscritto nelle scritture contabili dell’utilizzatore, dovrà essere il concedente (società di leasing) a fornire i dati necessari per il calcolo.

Il versamento riferibile ai fabbricati di categora “D”, sia provvisti che sprovvisti di rendita, è destinato per lo 0,76%  all’erario (aliquota non riducibile da parte dell’Ente), ed il relativo codice tributo è 3925, l’eventuale quota eccedente, di competenza comunale, dovrà essere versata tramite il codice tributo 3930.: in quest’ultimo caso, si ricorda che l’Ente può mantenere l’aliquota base pari allo 0,86% o aumentarla fino ad un massimo del 1,06%

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