reply-arrow INDIETRO
Pillola news
30/05/2024

La figura del volontario negli Enti del Terzo Settore

Autore:
Dott.ssa Giorgia Gennaro

Gli Enti di Terzo Settore (ETS) che decideranno, se non lo hanno già fatto, di registrarsi in una delle sette sezioni previste dal RUNTS, dovranno avere ben chiara la nuova disciplina recata dal Codice (CTS) laddove decidano di impiegare volontari per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale. In prima battuta è opportuno identificare la figura del volontario come colui che, ai sensi dell’art.17 co.2 CTS, svolge spontaneamente attività gratuite nei confronti della comunità, anche attraverso l’ausilio degli ETS. Il volontario agisce dunque per il bene comune a fini solidaristici; da tale definizione è possibile analizzare una prima peculiarità propria del volontario: la gratuità del suo operato. Con nota n.6214 del 09/07/2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottolineato l’incompatibilità della figura del volontario con ogni forma di lavoro retribuito dall’ente. Il volontario può, quindi, ricevere dall’ETS presso cui svolge il proprio operato solamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro determinati limiti. L’art.17 co.1 CTS prevede l’obbligo per gli ETS che si avvalgono nello svolgimento delle proprie attività di volontari impiegati in maniera non occasionale, di iscriverli in un apposito registro preventivamente vidimato. Più stringenti sono le regole stabilite per particolari categorie di ETS quali le Associazioni di Promozione Sociale (APS), art.35 co.1 del CTS, e le Organizzazioni di Volontariato (ODV), art.32 co.1 del CTS, che prevedono l’obbligo di avvalersi in via prevalente dell’operato dei propri associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale. Per ODV e APS infatti l’impiego di lavoratori può avvenire nel limite del 50% rispetto al numero dei volontari (per le sole APS è prevista la possibilità di utilizzare come parametro alternativo il limite del 5% degli associati), mentre agli enti iscritti nelle altre sezioni del RUNTS è lasciata piena autonomia, seppur nel rispetto delle regole generali recate dal citato articolo 17 CTS. Un’ulteriore novità riguarda la tenuta del registro dei volontari nel quale l’ente deve iscrivere coloro che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale. Viene prevista un’ulteriore sezione all’interno del registro in cui l’ente deve dare indicazione dei volontari cosiddetti occasionali (definizione per la quale si è ancora in attesa di chiarimenti). Infine, con il Decreto MISE 6/10/2021, emanato in attuazione della previsione contenuta nell’art.18 CTS che dispone l’obbligo di assicurare tutti i volontari (sia occasionali che non) contro infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi, viene stabilito l’obbligo per gli ETS di vidimare il registro dei volontari, che potrà, a discrezione dell’ente, essere tenuto tanto in modalità cartaceo che telematica.

Scrivi ad un consulente di Studio Cavour

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.