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Pillola news
23/10/2024

L'edile forfettario e il reverse charge

Autore:
Dott.ssa Vittoria Meneghetti e Dott. Paolo Meneghetti per Ratio

L’edile forfettario che si appresta ad emettere fattura (elettronica) per lavori edili in subappalto, per i quali normalmente, ossia se adottasse un regime contabile “ordinario”, dovrebbe applicare il meccanismo del reverse charge (art.17, lett.a) del DPR IVA), dovrà invece emettere fattura senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014 “regime forfettario”.

Questo perché il regime forfettario prevale sul reverse charge.

Cosi ha chiarito Agenzia Entrate con la Circolare 14/E/2015 che al paragrafo 7 ha proprio trattato il rapporto tra reverse charge e regime forfettario, richiamando anche la precedente Circolare 31/E/2006 che trattava lo stesso rapporto ma con riferimento al vecchio regime dei minimi in franchigia (ex art.32-bis DPR IVA).

Il contribuente in contabilità semplificata o ordinaria che riceve lavori edili o di pulizia o demolizioni o altri lavori che ordinariamente andrebbero in reverse charge e per i quali quindi si dovrebbe integrare l’IVA, se il prestatore è nel regime forfettario (L.190/2014) emetterà fattura in franchigia da IVA, quindi non si applicherà il regime di reverse charge e il committente non dovrà integrarla.

Infatti in questo caso il committente non può assumere il ruolo di debitore d’imposta, dal momento che, in base al disposto normativo, per tali operazioni l’imposta non deve essere versata.

Ponendosi invece nel caso opposto, ossia il contribuente forfettario che riceve una fattura in reverse charge, il forfettario committente dovrà assolvere l’IVA secondo il meccanismo del reverse charge e quindi, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovrà effettuare il versamento dell’imposta a debito entro il 16 del mese successivo al pagamento.

Questo versamento dell’IVA non implicherà poi, tuttavia, la necessità di predisporre una dichiarazione IVA da parte del forfettario, poiché è espressamente esonerato dall’obbligo di presentare tale dichiarazione, come si può leggere anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate: tali contribuenti non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva, tuttavia hanno l’obbligo di:

• numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;

• certificare i corrispettivi;

• integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

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