Dal 1 gennaio 2025 i rimborsi spese per trasferte eseguite da dipendenti e amministratori sono deducibili in capo all’impresa o al professionista se i pagamenti sono effettuati con strumenti tracciati quali carte di credito, bancomat, bonifici, etc. Analogo trattamento è previsto per rimborsare al professionista terzo i costi sostenuti ed analiticamente riaddebitati. Le spese rimborsate analiticamente al dipendente, non pagate con mezzi tracciabili, sono tassate in capo a quest’ultimo.
La norma vale anche per le spese di rappresentanza sostenute dalle imprese.