Viene posta a regime la possibilità di rivalutare quote e terreni pagando una imposta sostitutiva del 18%. La base di calcolo è determinata sulla base del valore della perizia asseverata da redigersi entro il 30 di novembre con riferimento al valore dei beni alla data del 1 gennaio.
Entro il 30 novembre va versata la prima delle 3 rate annuali di uguale importo.
Rispetto al passato cambia l'aliquota e la norma diventa permanente.