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Pillola news
05/12/2024

Rinvio del CIN al 2025

Autore:
Dott.ssa Vittoria Meneghetti e Dott. Paolo Meneghetti

Al fine di garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale è stato prorogato il termine ultimo per dotarsi del CIN al 1° gennaio 2025. Questo il contenuto del Comunicato del Ministero del Turismo dello scorso 22/10/24.

La normativa, dettata dall’art. 13-ter del DL 145 del 18/10/2023, è volta ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità. Queste sono le motivazioni che stanno alla base della norma che obbliga le strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere e i locatori di unità immobiliari abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o locazioni brevi, a dotarsi del CIN.

Con la pubblicazione dell’Avviso del Ministero del Turismo del 3/9/24 è iniziato il conto alla rovescia per dotarsi del codice CIN (Codice Identificativo Nazionale), infatti a partire da tale data entra in funzione la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) e i suddetti soggetti avevano 60 giorni per dotarsi ed esporre il codice CIN, quindi entro il prossimo 2/11/24.  

Tuttavia l’ottenimento del CIN non è in tutti i casi immediato in quanto necessita prima di un precedente passaggio, ossia l’ottenimento del CIR, ossia il Codice Identificativo Regionale. Questo doppio adempimento allunga anche di molto le tempistiche pertanto erano state individuati diversi termini per l’ottenimento del CIN a seconda del CIR, ossia:

- chi al 2/11/24 avesse il CIR per avere il CIN aveva tempo fino all’1/1/25 (ossia 120 giorni dal 3/9/24). Per questi soggetti il termine resta quindi invariato.

- chi avesse il CIR dopo il 2/11/24 per avere il CIN aveva 30 giorni dalla data di ottenimento del CIR, quindi per esempio si ottiene il CIR il 22/11/24 si ha fino al 22/12/24.

- chi avesse la struttura in una Regione o Provincia Autonoma in cui non è previsto il CIR aveva tempo fino al 2/11/24 per ottenere il CIN (ossia 60 giorni dal 3/9/24)

Questi i chiarimenti delle FAQ sui termini per ottenere il CIN prima del suddetto Comunicato del MIT.

Dopo tale Comunicato il termine è stato uniformato per tutti al 1° gennaio 2025, quindi dal 2/1/25 partono le sanzioni per chi ne sarà sprovvisto, che vanno dagli 800 agli 8.000 euro (in relazione alle dimensioni della struttura/immobile). Unica eccezione alla proroga al 1/1/25 sono coloro che ottengono il CIR dopo il 2/11/24, per i quali resta invariato il termine di 30 giorni dalla data di ottenimento del CIR per dotarsi del CIN, ma solo se cade dopo il 1° gennaio 2025, ossia per esempio se il CIR si ottiene al 10/11/24 il CIN non si deve ottenere entro il 10/12/24 ma entro l’1/1/25, mentre per esempio se il CIR si ottiene al 29/12/24 non si deve avere il CIN entro l’1/1/25 ma entro i 30 giorni, ossia entro il 28/1/25.

Il CIN sarà da esporre all’esterno delle struttura/immobile e pubblicarlo sugli annunci ovunque pubblicati, inoltre l’art.13-ter del DL 145/2023 ricorda che i soggetti suddetti devono osservare gli obblighi in termini di sicurezza, dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché estintori portatili a norma di legge.

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