L’articolo 4-bis della Legge 247/2012, ossia la legge professionale forense disciplina l’esercizio della professione forense in forma societaria, anche unipersonale (parere CNF n.17 del 19/2/21).
L’esercizio della professione forense è consentito anche in forma societaria attraverso le consuete forme:
- Società di persone
- Società di capitali
- Società cooperative
Da iscriversi in una sezione speciale dell’Albo forense tenuto dall’ordine territoriale della sede della società.
I soci della STA possono essere persone fisiche o persone giuridiche purchè:
- Almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto sia rappresentato da avvocati iscritti all’albo, oppure avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in altri albi (quindi per esempio una STA potrebbe essere costituita da un avvocato, un commercialista e un consulente del lavoro purché l’oggetto sociale sia multidisciplinare). La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società.
- Non siano società fiduciarie, trust o interposte persone
In una società tra professionisti (Stp) possono anche essere soci uno o più avvocati, ma non come professionisti, bensì come soci di capitale e, quindi, in una Stp multidisciplinare l’oggetto sociale non può prevedere anche l’esercizio dell’attività forense. Pertanto l’unica forma societaria utilizzabile dagli avvocati è la STA.
Inoltre non è possibile costituire una società tra professionisti (Stp) multidisciplinare, e cioè con un oggetto sociale che preveda l’esercizio di una pluralità di professioni, se tra i soci non vi sia almeno un professionista per ciascuna delle professioni elencate nella clausola dell’oggetto sociale. Questi i chiarimenti del P.O. n.51 del 17/5/23.
Tornando alla specifica forma della STA in tema di organo amministrativo viene stabilito che:
- La maggioranza dei membri deve essere composta da avvocati
- Gli amministratori devono essere anche soci (mentre non obbligatoriamente viceversa, ossia i soci professionisti possono – non devono – rivestire la carica di amministratori)
Nonostante l’esercizio della professione forense sia esercitato in forma societaria resta comunque fermo il principio delle personalità della prestazione professionale, pertanto anzitutto l’incarico può essere svolto solo da un socio avvocato nel pieno possesso dei requisiti professionali, nonché di indipendenza, imparzialità e incompatibilità e inoltre il singolo socio resta personalmente responsabile della prestazione che ha reso.
Inoltre la STA stessa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense e ai correlati provvedimenti disciplinari annessi.
Da un punto di vista formale la società tra avvocati deve prevedere tale indicazione nella denominazione sociale ed è tenuta ad applicare il contributo integrativo nelle fatture su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA.
Peculiarità della STA è la STA unipersonale, forma giuridica ammessa dal CNF (Consiglio Nazionale Forense) con il parere n.17 del 19/2/2021.
Il Consiglio si pronuncia ricordando che se viene concesso l’esercizio in forma societaria della professione forense attraverso l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile, deve essere consentita anche la SRL o SPA unipersonale, modello che lascia comunque intatta la potenziale pluripersonalità della società, che nonostante nasca unipersonale, potrebbe ben acquisire la pluralità nel corso dell’esercizio dell’attività.
Nonché ricorda che in ambito capitalistico la società non è un semplice fenomeno aggregativo ma anche uno strumento organizzativo dell’attività, a prescindere dalla pluralità o meno dei soci, in base a puntuali regole, il tutto con la dovuta pubblicità e integrità del capitale.
Prosegue sottolineando che i richiami al plurale (ossia “società tra avvocati”, soci ecc..) non hanno carattere precettivo in quanto non viene esplicitamente previsto un divieto all’ unipersonalità, peraltro il modello unipersonale prevede che l’unico socio sia necessariamente un avvocato e che l’incarico sia svolto solo dal socio professionista in possesso dei requisiti necessari per svolgere la prestazione. L’unico socio della STA unipersonale sarà necessariamente anche l’amministratore unico della società.
Anche in questo caso la responsabilità personale dell’avvocato non si può escludere in quanto il comma 4 dell’art.4-bis (L.247/2012) la prevede esplicitamente.
In conclusione la STA (anche unipersonale) è uno strumento organizzativo patrimoniale lecito e legittimo immaginato per agevolare l’esercizio dell’attività forense e che lascia inalterata la responsabilità personale professionale dell’avvocato.