A cura di Vittoria Meneghetti e Paolo Meneghetti
Ultima chiamata per chi volesse fruire del ravvedimento speciale, beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e rateizzando (in parte) il dovuto. La scadenza è stata prorogata al 31/5/24 dall’art.7, co.6 e 7 del DL 39/2024.
Si ricorda che l’agevolazione del ravvedimento speciale è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022, art.1, co.174 a 178). Il termine in origine era 31/3/23 poi posticipato al 30/9/23, poi ulteriormente prorogato al 20/12/23 (dall’art.3-bis del DL 132/2023) e infine ad oggi al 31/5/24.
Tale proroga vale sia per le violazioni commesse sino al 31/12/2021, quindi il 2021 e gli anni precedenti, sia per le violazioni sull’anno 2022.
Per quanto riguarda le annualità 2021 e precedenti il termine ultimo per rimuovere la violazione (per esempio inviando la dichiarazione integrativa) e pagare le somme dovute è:
- Il 31/5/24 se si opta per un’unica soluzione per il versamento
- Il 31/5/24 per il versamento delle prime 5 rate che avrebbero avuto originaria scadenza 30/9/23-30/11/23-20/12/23-31/3/24 e poi le successive 3 (dato che il massimo possibile era 8) alle scadenze prestabilite, ossia: 30/6/24-30/9/24-20/12/24. Gli interessi sono dovuti nella misura del 2% annuo a decorrere dall’1/6/24
Mentre per l’annualità 2022 il termine ultimo per rimuovere la violazione e pagare le somme dovute è:
- Il 31/5/24 se si opta per un’unica soluzione per il versamento
- Il 31/5/24 per il versamento della prima rata che aveva scadenza 31/3/24 (ex art.3, co.12-undecies, DL 215/23) e poi le successive 3 rate (dato che il massimo possibile era 4) alle scadenze prestabilite, ossia: 30/6/24-30/9/24-20/12/24. Gli interessi sono dovuti nella misura del 2% annuo a decorrere dall’1/6/24
Si ricorda che sono ravvedibili i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate riguardanti le violazioni commesse sulle dichiarazioni degli anni 2022 e precedenti. Possono fruire del ravvedimento speciale anche i redditi esteri che non sono stati dichiarati sebbene non siano ravvedibili le violazioni sul quadro RW, nonché non rientrano nemmeno le dichiarazioni omesse e le violazioni definibili con avvisi bonari ex art.36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72.